Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937,  ha introdotto importanti novità per la disciplina del whistleblowing in Italia, allargando il perimetro di applicazione della normativa e prevedendo la possibilità di effettuare segnalazioni anche all’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. In questo articolo, analizzeremo le principali novità introdotte dal decreto in materia di whistleblowing, software whistleblowing e anticorruzione.

La Direttiva UE n.1937 del 16 dicembre 2019 ha lo scopo di armonizzare le norme minime per i “segnalanti”, ovvero coloro che, all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea, segnalano violazioni. Questo include l’obbligo per i soggetti interessati di adottare canali di segnalazione sicuri per garantire la massima riservatezza circa l’identità del Whistleblower. L’Italia ha emanato la “Legge di delegazione europea 4 agosto n. 127 del 2022”, che ha portato all’approvazione dello schema di decreto legislativo sulla protezione dei segnalanti il 9 dicembre 2022.

La normativa italiana sul whistleblowing è già stata introdotta dalla Legge n. 179/2017, che ha apportato importanti modifiche sia al D. Lgs. n. 165/2001, riguardante la protezione del “segnalante” nel settore pubblico, che al D. Lgs. n. 231/2001, che ha introdotto una forma di tutela, seppur limitata, anche per il segnalante del settore privato attraverso l’introduzione del comma 2 dell’art. 6 del decreto.

Le nuove norme impattano su quelle preesistenti, sia per il settore pubblico (D.lgs. 179/2017) sia per il settore privato (D.lgs 231/2001). In particolare, il regime diventa obbligatorio per le imprese private e viene ampliata la platea dei segnalanti così come l’oggetto della segnalazione.

Di seguito sono elencati i punti chiave del Decreto riguardante il whistleblowing nel settore privato:

  • L’obbligo di adottare modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.lgs. 231/2001sarà esteso ai soggetti che hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati nell’ultimo anno.
  • I soggetti che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.lgs. 231/2001 o che operano nei settori regolamentati a livello europeo, anche se impiegano meno di 50 lavoratori subordinati, saranno tenuti al rispetto della norma.
  • Possono effettuare segnalazioni: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, volontari, stagisti, azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza.
  • La segnalazione può riguardare violazioni effettive o potenziali della normativa europea in determinati settori, nonché violazioni della normativa nazionale e regolamentare.
  • La segnalazione può riguardare solo gli illeciti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di un ente privato, ma esclude le vertenze di natura interpersonale.

Modifiche al D.Lgs. n.231/2001

Il Decreto (legislativo) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, nelle sue disposizioni finali, prevede all’art. 23 l’abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di whistleblowing in quanto trasposte nel decreto :

  • l’art. 54-bis del D.Lgs 165/2001,
  • l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001
  • l’art. 3 della legge 179/2017.

L’art.23 sostituisce integralmente il comma 2-bis dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, prevedendo che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a), prevedano canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto attuativo della direttiva (UE) 1937/2019.

Whistleblowing, cosa fare per essere in regola

I soggetti privati devono predisporre idonei canali di segnalazione interni in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione e del contenuto della segnalazione stessa. Questi canali possono essere gestiti da un ufficio interno costituito da personale specificamente formato o da un soggetto esterno con personale adeguatamente istruito. Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta, (anche attraverso l’utilizzo di appositi strumenti informatici), in forma orale (attraverso linee telefoniche preposte o sistemi di messaggistica ad hoc) o attraverso incontri diretti, e possono pervenire da tutti i soggetti, inclusi quelli che non hanno ancora iniziato o hanno cessato il rapporto di lavoro.

La gestione dei canali interni e delle segnalazioni deve avvenire secondo tempi e modi definiti. I soggetti interessati dalla disciplina devono pubblicare un’informativa chiara ed esplicativa sulle procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, rilasciare un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni e un primo riscontro entro tre mesi. L’obiettivo della normativa è la tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti. Per raggiungere tale obiettivo, è fondamentale che le attività di adeguamento e le attività di trattamento dei dati personali avvengano sempre nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Sanzioni per il mancato adeguamento alle regole sul whistleblowing

Il decreto prevede la possibilità per l’ANAC di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di mancato adeguamento o violazione della disciplina del whistleblowing. Le sanzioni possono essere:

–    Da 5.000 a 30.000 euro nel caso di attività ritorsive a danno del segnalante, ostacolo alla procedura di segnalazione o violazione dell’obbligo di riservatezza.

–    Da 10.000 a 50.000 euro nel caso di mancata implementazione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure adeguate o procedure non conformi a quelle previste dallo schema di decreto. Stesso rischio sanzionatorio incombe sui soggetti che non abbiano effettuato le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

I soggetti del settore privato che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuano già misure disciplinari e sanzionatorie nei confronti di coloro che commettono illeciti. Tuttavia, queste misure sono additive e cumulabili con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto.

Termini di efficacia della nuova normativa

Ecco i termini di efficacia della nuova normativa sul whistleblowing:

  • Lo schema di decreto è stato approvato dalle commissioni competenti il 14 febbraio e avrà effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.
  • Tuttavia, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249 nell’ultimo anno, le disposizioni del decreto avranno effetto a partire dal 17 dicembre 2023.
  • Fino a quella data, rimarrà pienamente operativa la normativa attualmente in vigore.

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