Molti operatori digitali extra-UE continuano a ritenere che le regole europee si applichino solo a chi ha una sede fisica nell’Unione. Il Digital Services Act (DSA) – Regolamento UE 2022/2065 ha chiarito definitivamente che non è così.

Dal 17 febbraio 2024, il DSA è pienamente applicabile e introduce un principio molto chiaro: chi offre servizi digitali che incidono sul mercato e sugli utenti europei deve essere identificabile, raggiungibile e responsabile all’interno dell’UE, anche se opera da fuori Europa.

Per piattaforme online, marketplace, SaaS, servizi intermediari e, in particolare, per i soggetti extra-UE, questo si traduce in nuovi obblighi organizzativi spesso sottovalutati nella fase iniziale, ma che emergono in modo critico quando iniziano:

  • richieste da parte delle autorità;
  • segnalazioni degli utenti;
  • verifiche di compliance da parte di partner o clienti europei.

Tra questi obblighi, un ruolo centrale è svolto dalla nomina di un rappresentante legale nell’Unione Europea, insieme all’istituzione di punti di contatto dedicati.

Questa guida chiarisce cosa prevede il DSA, quando gli obblighi scattano e perché riguardano concretamente anche operatori digitali di dimensioni medio-piccole.

Il Digital Services Act in breve: cosa cambia per i servizi digitali

Il DSA disciplina i prestatori di servizi intermediari, ossia soggetti che svolgono un ruolo di intermediazione online.
Rientrano, a titolo esemplificativo:

  • servizi di hosting;
  • piattaforme online;
  • marketplace;
  • app e servizi digitali che mettono in contatto utenti, contenuti, beni o servizi.

L’obiettivo non è regolamentare il modello di business, ma garantire sicurezza, trasparenza e responsabilità nello spazio digitale europeo.

Per raggiungere questo obiettivo, il DSA introduce obblighi organizzativi molto concreti, tra cui:

  • un punto di contatto per le autorità;
  • un punto di contatto per gli utenti;
  • la nomina di un rappresentante legale nell’UE per i prestatori extra-UE.

I punti di contatto previsti dal DSA

Uno degli elementi cardine del DSA è l’eliminazione degli operatori “irraggiungibili”. Chi offre servizi digitali rilevanti per l’UE deve poter essere contattato in modo chiaro, tempestivo e strutturato.

Punto di contatto per le autorità

I prestatori di servizi intermediari devono designare un punto di contatto dedicato alle autorità competenti degli Stati membri.
Questo punto di contatto serve per:

  • richieste di informazioni;
  • comunicazioni formali;
  • ordini o notifiche previsti dal DSA.

Non si tratta di un indirizzo generico, ma di un canale che consente un’interlocuzione efficace e documentabile.
L’obiettivo è evitare ritardi, fraintendimenti e situazioni in cui l’autorità non riesce a individuare un referente responsabile.

Punto di contatto per gli utenti

Separatamente, il DSA impone l’esistenza di un punto di contatto per gli utenti del servizio.
Questo canale deve consentire:

  • comunicazioni dirette;
  • segnalazioni;
  • richieste connesse all’utilizzo del servizio.

Anche in questo caso, il focus non è formale, ma operativo: l’utente deve sapere chi contattare e come farlo, senza ostacoli artificiosi.

Il rappresentante legale UE per i soggetti extra-UE

Per i prestatori di servizi intermediari non stabiliti nell’Unione Europea, il DSA introduce un ulteriore obbligo: la nomina di un rappresentante legale nell’UE.

Questa figura:

  • è stabilita in uno Stato membro;
  • agisce per conto del prestatore extra-UE;
  • è il riferimento formale per le autorità europee ai fini dell’applicazione del DSA.

La logica è chiara: se un operatore extra-UE beneficia dell’accesso al mercato digitale europeo, deve anche accettare un presidio giuridico sul territorio.

Un ruolo formale, ma con implicazioni operative rilevanti

Il rappresentante legale ai sensi del DSA non è un semplice recapito simbolico.
È la figura che consente alle autorità di:

  • notificare atti;
  • richiedere informazioni;
  • avviare procedimenti in modo efficace.

La nomina non trasferisce automaticamente tutte le responsabilità, che restano in capo al prestatore del servizio.
Tuttavia, l’assenza del rappresentante rende molto più fragile la posizione dell’operatore extra-UE, soprattutto in caso di:

  • segnalazioni rilevanti;
  • violazioni contestate;
  • controlli strutturati.

Quando scatta l’obbligo di nominare il rappresentante DSA

L’obbligo non dipende:

  • dalla dimensione dell’azienda;
  • dal fatturato;
  • dalla presenza di una sede fisica in Europa.

Dipende dalla realtà dell’attività svolta e dall’impatto sul mercato e sugli utenti europei.

In generale, l’obbligo riguarda i prestatori extra-UE che:

  • offrono servizi intermediari accessibili nell’UE;
  • si rivolgono, anche di fatto, a utenti europei;
  • svolgono un’attività non meramente occasionale.

La valutazione è sostanziale, non formale.

Cosa succede se non si rispettano questi obblighi

La mancata istituzione dei punti di contatto o la mancata nomina del rappresentante legale UE non è un dettaglio secondario.
È una violazione diretta del DSA.

Le conseguenze possono includere:

  • richieste di adeguamento urgente;
  • avvio di procedimenti da parte delle autorità competenti;
  • esposizione a sanzioni;
  • difficoltà nei rapporti con partner e clienti europei.

Come già accade in ambito privacy, spesso il problema non nasce dall’assenza di buona fede, ma dalla mancanza di una struttura organizzativa adeguata.

DSA e GDPR: obblighi diversi, stessa logica

È importante chiarire un punto che genera spesso confusione.
Il rappresentante legale previsto dal DSA non coincide con il rappresentante ai sensi dell’art. 27 GDPR.

Si tratta di obblighi distinti, con basi giuridiche diverse anche se la logica di fondo è la stessa:

  • rendere l’operatore extra-UE identificabile;
  • garantire un’interlocuzione effettiva;
  • rafforzare l’enforcement del diritto europeo.

In molti casi, un’organizzazione extra-UE può essere tenuta a rispettare entrambi gli obblighi, senza che uno sostituisca l’altro.

Accountability e affidabilità nel mercato europeo

Il DSA non introduce solo nuovi obblighi, ma un nuovo standard di affidabilità per chi opera nel digitale.
Dotarsi di punti di contatto chiari e di un rappresentante legale UE significa:

  • ridurre il rischio operativo;
  • facilitare il dialogo con le autorità;
  • rafforzare la credibilità nei confronti di utenti e partner.

Nel contesto europeo, la compliance non è più solo un tema difensivo.
È sempre più un elemento di posizionamento e fiducia.

Fare chiarezza sugli obblighi DSA prima che emergano criticità

Come l’art. 27 GDPR, anche gli obblighi del DSA tendono a emergere tardi, spesso in modo reattivo.
Comprenderli in anticipo consente di:

  • evitare interventi d’urgenza;
  • strutturare correttamente l’operatività;
  • dialogare con l’ecosistema europeo in modo consapevole.

Se la tua organizzazione offre servizi digitali accessibili nell’UE ed è stabilita fuori dall’Unione, è opportuno verificare per tempo se il DSA si applica e quali obblighi comporta.

Scopri se la tua organizzazione deve nominare un rappresentante legale UE ai sensi del Digital Services Act. Contatta il nostro Team per un assessment preliminare per chiarire il perimetro applicativo e definire un presidio adeguato, prima che il tema diventi un problema operativo o reputazionale.

Leave a Reply